Impossibilità di recarsi personalmente all’Anagrafe
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi personalmente in quanto totalmente non deambulante, un suo delegato (ad esempio un familiare) deve recarsi presso l'Anagrafe centrale con la documentazione attestante l’invalidità. Il delegato dovrà fornire la precedente carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, due sue fotografie. Effettuato il pagamento, concorderà con l’Ufficiale di Anagrafe un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.
Richiedente minorenne
Se il richiedente è un minorenne deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido. Per poter procedere al rilascio della carta d'identità è necessario che il richiedente minorenne sia presente.
Qualora si richieda la CIE valida per l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli, insieme al minore.
Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, il proprio assenso è dato mediante la compilazione del relativo modulo e allegando fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore o irreperibilità di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando sul retro del documento del minore di 14 anni non è riportato il nome dei genitori è necessario, per recarsi all'estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori.
Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).
Smarrimento o sottrazione della carta
E' necessario fare la denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale) ed esibirla in Anagrafe in originale presentandosi con un documento di riconoscimento valido.
Furto o smarrimento all'estero
E' valida la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana. Nel caso di denuncia fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia locale) la stessa dovrà essere rifatta in Italia e successivamente consegnata all'Anagrafe centrale.
Distruzione o deterioramento
Il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento. I cittadini extracomunitari non possono rendere tale dichiarazione e dovranno produrre la denuncia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000.
Rilascio ai cittadini richiedenti protezione internazionale
Ai richiedenti protezione internazionale iscritti all'anagrafe può essere rilasciata una carta di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.
Sono in atto i necessari adeguamenti del circuito di emissione della carta d’identità elettronica CIE, pertanto nel frattempo il documento dovrà essere rilasciato in formato cartaceo.