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Come si fa
Chi ha smarrito o ritrovato oggetti o documenti può rivolgersi all'Ufficio Oggetti Smarriti, che ha il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di San Polo d'Enza.
L' Ufficio provvede, come previsto dalla legge, alla redazione di apposito verbale di ritrovamento e alla pubblicazione all'Albo Pretorio di appositi avvisi e dell'elenco mensile dei beni ritrovati; questo provvede inoltre alla restituzione degli stessi.
L' Amministrazione comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per prevenire danni.
Nel caso vengano consegnati documenti:
- se relativi a persone residenti nel Comune di San Polo d'Enza l'Ufficio invia una comunicazione agli interessati che ne possono chiedere la restituzione presentandosi in comune.
- se relativi a persone residenti in altri Comuni sono inviati a mezzo posta al Sindaco del Comune di appartenenza
- se appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate
- qualora il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat/Carta di Credito o simili, un libretto di risparmio o simili, l'Ufficio provvederà ad inviarli alla banca emittente, perchè provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.
Restituzione al proprietario
Chi si dichiara titolare dell'oggetto e ne chiede la restituzione all'Ufficio Oggetti Smarriti ha l'onere di fornire la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S. Non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono. L' Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità , il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto, inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento. Chi ritira l'oggetto apporrà la sua firma sul verbale per ricevuta.
Premio di legge per il ritrovatore
A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede i 5,16 Euro, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice. La richiesta del premio dovrà essere formulata per iscritto dal ritrovatore all'Ufficio Oggetti Smarriti, il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto. Il proprietario provvede sotto la propria responsabilità , a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio, rilasciando di ciò apposita dichiarazione all'Ufficio. L'Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art. 930 C.C. tra proprietario e ritrovatore. Le disposizioni relative al premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai Pubblici Ufficiali, ai dipendenti di Enti Pubblici, agli incaricati di Pubblico servizio, per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonchè ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.